La nostra causa riguarda tuttə.
Cambia la narrazione sul tema dell’aborto insieme a noi.
Prendi parte alla contro-campagna Non è un veleno con i tuoi mezzi, le tue competenze e conoscenze.
Sottoscrivi il manifesto: aderisci alla campagna con la tua firma.
AZIONE COMUNICATIVA
Campagna social: condividi sui tuoi canali i nostri manifesti usando il tag #nonèunveleno.
Manifesti: scarica le locandine QUI e ridisegna lo spazio pubblico insieme a noi.
Raccontaci la tua esperienza di aborto farmacologico o chirurgico: condivideremo la tua storia nella nostra rubrica “Ho abortito e ve lo dico”.
AZIONE INFORMATIVA
Sei un/una espertə? Aiutaci a creare informazione scientifica e puntuale: metti la tua conoscenza a servizio della comunità, per permettere a tuttə di prendere la propria scelta con consapevolezza.
Segnalaci notizie e informazioni errate, tossiche e prive di alcun fondamento scientifico.
Contattaci al nostro indirizzo mail: info@noneunveleno.it
AZIONE LEGALE
Abbiamo condotto e condurremo attività di segnalazione e stimolo nei confronti di tutte le autorità che, a vario titolo, vigilano affinché verifichino se la campagna sostenuta da Pro Vita e Famiglia è lecita.
La prima di queste azioni è una denuncia per procurato allarme e per diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, che ogni cittadinə, ente, associazione può depositare presso la procura della propria città, qui disponibile. Se sei interessatə consulta le FAQ che hanno prodotto i nostri legali e contattaci al nostro indirizzo mail.
La denuncia è un atto, previsto dall’art. 333 del codice di procedura penale, con cui ogni persona che abbia notizia di un reato, perseguibile d’ufficio, può informare il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia da parte dei privati è un atto normalmente facoltativo (salvo in alcuni casi specificatamente previsti dalla legge quali ad esempio attentati, terrorismo, reati contro lo Stato, etc.).
La denuncia deve essere sempre presentata da un soggetto identificato e non produce effetti se presentata in forma anonima.
La denuncia può essere presentata presso qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza, la Questura o la Procura della Repubblica.
La querela è un atto, previsto dall’art. 336 e ss. del codice di procedura penale nonché dall’art. 120 del codice penale, con cui SOLO la vittima o c.d. persona offesa dal reato (persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica) ovverosia chi ha subito un reato, esprime la volontà che l’Autorità giudiziaria proceda penalmente per la persecuzione del colpevole e per la punizione dello stesso.
La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto di reato (sono 6 mesi solo in caso di reati di violenza sessuale o contro la libertà sessuale o atti sessuali con minorenne).
La querela non necessita di forme particolare né ha stringenti regole contenutistiche ma è necessario che siano chiaramente identificati il querelante e il querelato.
Inoltre, al fine di presentare una valida querela sarà necessario esplicitare in maniera inequivocabile la richiesta di punizione del colpevole.
La querela è necessaria ed è una c.d. “condizione di procedibilità” per tutti i reati che non sono perseguibili d’ufficio.
L’esposto è un’istanza scritta, con cui si richiede all’Autorità di intervenire in relazione ai fatti in esso descritti per valutare la sussistenza di uno o più fattispecie di reato.
Questo tipo di istanza viene normalmente svolta da uno dei soggetti coinvolti nel fatto ed è una mera segnalazione.
L’esposto, come figura giuridica, non è prevista dal codice di procedura penale ma ha le sue radici nel TULPS (Testo Unico di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto n.773/1931 e relativo regolamento per l’esecuzione approvato con R.D. 635/1940); si può quindi inquadrare come atto prodromico alla querela o denuncia semplice, qualora l’esponente non sia in grado di indicare in maniera chiara la fattispecie criminosa ma voglia raggiungere la composizione dell’insorgenda controversia tra le parti.
In ogni caso l’esposto costringe l’Autorità a cui si è rivolto l’esponente ad attivarsi al fine di verificare i fatti e redigere verbale delle operazioni svolte.
- L’esposto è un atto che fa la parte interessata al fine di coinvolgere l’Autorità nell’accertamento di un fatto al fine di verificare se vi siano o meno delle condotte sanzionabili penalmente;
- La denuncia è un atto che chiunque può presentare all’Autorità al fine di porre l’attenzione su una circostanza che integra un reato perseguibile d’ufficio;
- La querela è un atto che può presentare esclusivamente la persona offesa dal reato e che è necessaria nei casi in cui il reato sia perseguibile esclusivamente su istanza di parte (o c.d. perseguibile a querela).
Nella prassi attuale spesso le figure non sono così distinte e vengono utilizzate anche in modo più flessibile, tanto che non è inconsueto trovare delle figure ibride quali la denuncia-querela che presentano dei soggetti che vogliono descrivere i fatti ma contestualmente informare l’Autorità che è loro interesse che il responsabile del reato venga sanzionato.
L’esposto e la denuncia possono essere presentati da chiunque: privato, ente o associazione. Solo l’esposto può essere presentato anche in forma anonima; tale prassi tuttavia è sconsigliata giacché l’Autorità ha necessità di raccogliere ogni e qualsiasi elemento per approfondire i fatti ed un esposto anonimo e scarsamente circostanziato non produce, la maggior parte delle volte, un risultato utile.
La querela è efficace solo se presentata dalla persona offesa dal reato.
L’esposto può essere presentato sia in caso di violazione di diritti, sia nel caso in cui vi sia una controversia già iniziata, consumata o in forma preventiva, nel caso in cui vi sia anche solo motivo di ritenere che una determinata situazione anche solo pericoloso o pregiudizievole, possa degenerare.
La denuncia può essere presentata in ogni tempo, ma ovviamente ha effetti solo se non è decorso il termine di prescrizione del reato cui si riferisce.
La querela deve essere presentata nei termini sopra indicati.
A seguito della presentazione dell’esposto all’Autorità si avvia un vero e proprio procedimento amministrativo che può avere come esito, a seconda dei casi con:
- la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria, nel caso in cui l’ufficiale di Pubblica Sicurezza che ha recepito l’esposto ravvisi un reato perseguibile d’ufficio;
- il tentativo di conciliazione delle parti con la redazione di un verbale e la conseguente facoltà dell’esponente, nel caso in cui non cessi il comportamento dannoso a formulare denuncia querela, in caso di reato perseguibile solo con tale modalità;
l’archiviazione del procedimento per insussistenza di qualsivoglia azione dannosa o pericolosa.
A seguito della presentazione di una denuncia o di una querela, gli atti vanno trasmessi all’ufficio del Pubblico Ministero che, se ravvisa gli estremi di reato, procede all’iscrizione nei registri ed avvia le indagini.
- L’art.368 del codice penale prevede che “Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
Vi sono ovviamente altre fattispecie penali che possono configurarsi quali la simulazione di reato e persino la stessa contravvenzione oggetto della denuncia in parola ed è quindi essenziale che i fatti riferiti e l’attribuzione a uno o più soggetti dei comportamenti illeciti siano veritieri e, preferibilmente, documentati o documentabili. Il testo della denuncia è stato predisposto al fine di essere rigorosamente aderente ai fatti documentati e con espressioni adeguatamente valutate.
Un’eventuale responsabilità civile, diversa da quella che nasce da reato, può insorgere esclusivamente nel caso in cui il semplice fatto del deposito e le modalità con cui i fatti sono riportati sia di per sé lesivo del soggetto indicato come responsabile.
Essendo esercizio di una facoltà (o di un diritto) non vi sono oneri a carico di colui che li presenta.
A- Predisposizione del documento
Indicare sempre il luogo e i tempi in cui i manifesti sono stati visti; se sono stati visti da altre persone indicare al punto 1 i nomi e i recapiti delle persone che li hanno visti in ciascun luogo (potrebbero essere sentite, ma è piuttosto improbabile); se sono disponibili fotografie dei manifesti appesi nei luoghi indicati allegarle.
Se è disponibile una rassegna stampa allegarla inserendo in calce: “Si allega breve rassegna stampa/web relativa alla campagna di cui al presente esposto”
Preparare sempre due copie (meglio tre) di tutto anche dei documenti allegati in modo da farsi rilasciare su una di esse una ricevuta o un timbro di deposito.
Chi deposita viene identificato: portare con sé il proprio documento di identità in corso di validità.
L’esposto può essere formulato da più persone: in questo caso si indicano per ciascuno i dati di esposizione dei manifesti (luogo e data); in sede di deposito possono sorgere problemi quindi è consigliabile che ciascuno faccia il suo magari recandosi insieme a tutti gli altri a depositarlo; si perde più tempo, ma si conferisce maggior interesse.
Ovviamente l’esposto deve essere firmato.
B – Deposito
Si deposita in Procura della Repubblica presso il Tribunale, qualsiasi stazione di Polizia o dei Carabinieri.
Si può inviare anche con raccomandata A.R. al PM
Se il deposito avviene presso una stazione delle forze dell’ordine quasi certamente verrà fatto un verbale con identificazione dell’esponente, eventuali dichiarazioni e rilascio di copia.
Consigli
Fare meno dichiarazioni possibili: non è un’intervista né un dibattito. Quello che si deve dichiarare è già indicato nel documento.
Evitare qualsiasi commento e non esprimere valutazioni sulla Onlus perché non è questa la sede; come cittadino che denuncia un possibile reato non sei tenuto a rispondere a domande su circostanze che non siano connesse e rilevanti in relazione all’esposto.
Non modificare il testo; qualsiasi fatto o considerazione inserite lo fai a tuo rischio e pericolo. Se proprio è necessario (ad es. fatti nuovi rilevanti rispetto alle fattispecie di reato configurabili) prima chiedere chiarimenti ai legali e poi modificare.